Ho assistito all’interessante dibattito che l’Associazione Livorno Futura ha organizzato nella sede del Nuovo Circolo Masini per parlare del referendum sulla giustizia.
Oltre alla notevole competenza – cosa che ci si poteva attendere – sono stato colpito dalla passione e dalla disponibilità dei due relatori. L’avv. Lorenza Musetti e l’avv. Leonardo Biagi, infatti, hanno esposto con chiarezza i possibili punti di forza e le criticità della riforma, ben coordinati dal dott. Francesco Belliti, nelle vesti del perfetto padrone di casa. Potete vedere il filmato qui.
Ne emerge un quadro fatto di luci e ombre, che però può essere riassunto senza eccessiva difficoltà. Fondamentalmente, la riforma si articola in tre aspetti principali:
- la separazione delle carriere;
- l’introduzione di tre nuovi organi (due CSM e un’Alta Corte disciplinare);
- la modifica del meccanismo di elezione dei loro componenti.
La separazione delle carriere
Questo aspetto prevede che magistrati giudicanti (i giudici) e magistrati requirenti (i pubblici ministeri, cioè l’accusa) seguano carriere distinte e che sia impossibile un qualsiasi intreccio professionale tra i due ruoli.
L’idea è quella di rafforzare la percezione di imparzialità del giudice e di garantire più chiaramente il principio del “giusto processo”, nel quale accusa e difesa si confrontano su un piano di parità davanti a un giudice terzo.
È sufficiente verificare in quali altri paesi europei non sia prevista la separazione delle carriere per rendersi conto che si tratta di una soluzione piuttosto diffusa. In Grecia, Romania e Bulgaria le carriere restano unite. Nella maggior parte degli altri paesi europei le funzioni di giudice e pubblico ministero sono istituzionalmente separate, anche se i modelli organizzativi restano molto diversi tra loro.
Introduzione di tre nuovi organi
La seconda parte della riforma è di carattere più tecnico. Se si separano le carriere, appare coerente separare anche gli organi che governano la magistratura. Per questo la riforma prevede tre organi distinti:
- un CSM per i magistrati giudicanti
- un CSM per i magistrati requirenti
- un’Alta Corte disciplinare
Quest’ultima dovrebbe occuparsi dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, cioè valutare eventuali violazioni dei doveri professionali e stabilire le relative sanzioni. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere più chiaro il sistema di responsabilità disciplinare.
Possiamo quindi considerare la creazione di due CSM più l’Alta Corte una conseguenza diretta della separazione delle carriere, anche se esistono modelli europei nei quali le carriere sono separate ma il Consiglio superiore della magistratura rimane unico.
Il meccanismo di elezione
La riforma prevede inoltre una modifica sostanziale del sistema di scelta dei componenti dei CSM e dell’Alta Corte. In sintesi:
- i membri togati (cioè i magistrati) non sarebbero più eletti dai colleghi, ma sorteggiati;
- i membri laici (cioè non magistrati) verrebbero anch’essi sorteggiati, ma da una lista predisposta dal Parlamento.
È proprio su questo punto che il dibattito diventa più acceso.
Il sorteggio dei membri togati
Si parte dal presupposto che tutti i magistrati siano, per definizione, professionalmente idonei a ricoprire il ruolo. L’obiettivo dichiarato del sorteggio è quello di evitare la formazione di correnti, clientelismi o dinamiche di scambio nelle elezioni interne alla magistratura. Il ragionamento è semplice: se non c’è elezione, non c’è campagna elettorale e quindi si riduce la possibilità di accordi o sostegni reciproci.
Eppure l’idea del sorteggio suscita qualche perplessità. Non esistono infatti, nel nostro ordinamento, molte cariche di grande rilievo istituzionale assegnate tramite sorteggio. In ambito giudiziario un esempio esiste: la giuria popolare nei processi di Corte d’Assise. Tuttavia la differenza è significativa: i giurati popolari rappresentano la società civile e partecipano alla decisione insieme a giudici professionisti che guidano il processo e garantiscono il corretto inquadramento giuridico della decisione. Il CSM, invece, è un organo di autogoverno della magistratura: prende decisioni su carriere, trasferimenti e disciplina dei magistrati. È quindi un organo di gestione istituzionale, piuttosto che un momento di partecipazione civica. Per accettare il sorteggio come soluzione preferibile, bisogna quindi partire dall’idea che il sistema elettivo interno produca distorsioni rilevanti.
D’altra parte, le dichiarazioni e il libro dell’ex magistrato Luca Palamara hanno riportato all’attenzione dell’opinione pubblica l’esistenza di dinamiche di corrente e possibili giochi di potere all’interno del CSM difficili da conciliare con l’autorevolezza e l’indipendenza che un organo di questo livello dovrebbe garantire.
Il sorteggio dei membri laici
Anche i membri laici verrebbero sorteggiati, ma da una lista di professionisti indicata dal Parlamento. Qui però cambia un elemento fondamentale: oggi questi membri vengono eletti con una maggioranza dei tre quinti del Parlamento, cioè con una larga convergenza tra maggioranza e opposizione che ne garantisce autorevolezza.
Va ricordato che la soglia dei tre quinti non è stabilita direttamente dalla Costituzione ma dalla legge ordinaria (L. 195/1958). La riforma costituzionale non indica una maggioranza specifica per la formazione della lista da cui verrebbero sorteggiati i membri laici, rimettendo la questione alla futura legge ordinaria di attuazione. Il rischio che la scelta dei membri laici dipenda dalla sola maggioranza di governo è quindi reale, ma si tratta di un rischio potenziale legato alle scelte della futura legge ordinaria, non di una certezza scritta nel testo della riforma costituzionale.
Ed è proprio questo il punto sul quale dovrebbe concentrarsi il dibattito, perché il CSM rappresenta l’organo di autogoverno della magistratura, cioè del potere giudiziario, la cui indipendenza dagli altri poteri dello Stato – legislativo ed esecutivo – è uno dei pilastri delle democrazie liberali. Legittimo chiedere certezze riguardo la sua assoluta indipendenza dal potere politico.
E quindi?
Possiamo riassumere i tre punti effettivi.
- La separazione delle carriere va nella condivisibile direzione di rafforzare il principio del giusto processo e della distinzione tra chi accusa e chi giudica.
- Per quanto possa far storcere il naso, il sorteggio dei componenti togati del CSM potrebbe rappresentare una soluzione – ed è comunque una delle poche emerse finora nel dibattito – per ridurre il peso delle correnti all’interno della magistratura.
- Il tema della selezione dei membri laici è delicato: il passaggio da un’elezione con maggioranza qualificata del Parlamento a un meccanismo che potrebbe essere fortemente legato alla maggioranza di governo di quel momento modifica infatti uno degli equilibri su cui si è storicamente fondato l’organo di autogoverno della magistratura e la democrazia stessa.
Nel complesso, si ha l’impressione di una riforma che nasce da un principio largamente condivisibile ma che, nel suo sviluppo, si è scontrata con altre esigenze altrettanto o addirittura più importanti. Se da una parte c’è la volontà di rafforzare l’equilibrio tra accusa e difesa, dall’altra c’è la necessità di preservare il delicato bilanciamento tra i poteri dello Stato.
È su questo aspetto delicato che dovrebbe collocarsi il dibattito pubblico, senza preclusioni e senza prese di posizione aprioristiche.